Commento Interventi di ristrutturazione

In Regione Lombardia la nozione di Ristrutturazione Edilizia si differenzia da quello di Sostituzione Edilizia (integrale), con l’emanazione della Legge regionale 18 aprile 2012, n. 7Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione.

Infatti, il legislatore regionale, sollecitato in questo dalle Consulte degli Ordini professionali, ha integrato il punto 7 della lettera e) del comma 1 dell’articolo 27, col punto 7bis atto a regolamentare gli interventi di integrale sostituzione edilizia degli immobili esistenti, mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell’immobile sostituito.

Diversificazione importante anche dal punto di vista lessicale.

Se demolisco e ricostruisco integralmente un edificio, lo sostituisco.

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Ricostruzione storica del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – 6 giugno 2001, n. 380

La ricostruzione storica dell’evoluzione di questo Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) ripercorre gli interventi di modifica del Testo Unico (TU) a partire dalla sua approvazione del 6 giugno 2001, sino alla sua ultima modifica del 17 maggio 2022, convertita in legge il successivo 15 luglio. Lo scopo del lavoro è evidenziare gli elementi di criticità emersi in questo percorso più che ventennale.

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Ricostruzione storica della Legge per il Governo del Territorio – 11 marzo 2005, n. 12

La ricostruzione storica dell’evoluzione di questa legge regionale viene preceduta dalle necessarie premesse che illustrano il percorso seguito dal Governo regionale per arrivare all’emanazione del dispositivo, una sorta di Testo Unico Regionale (TUR) che raccoglie al proprio interno sia la disciplina urbanistica che quella edilizia. Nell’intento del legislatore regionale, quest’ultima, avrebbe dovuto costituire “la disciplina di dettaglio” delle preminenti norme statali contenute prevalentemente nel TUN e in altre disposizioni urbanistiche nazionali, nel rispetto di quanto stabilito dal Titolo V della Costituzione, ma come avremo modo di illustrare nei commenti al testo, così non è stato e in almeno quattro occasioni la Corte costituzionale è intervenuta per censurarne alcuni contenuti.

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Storia delle Leggi Regionali Urbanistiche

Le Regioni esaminate sono il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, l’Emilia Romagna e la Toscana. Tutte queste, a partire dall’ultimo lustro del secolo scorso, appoggiano i loro ordinamenti sul Sistema Informativo Territoriale (SIT) ([1]), quale “riferimento conoscitivo fondamentale per la definizione degli atti di governo del territorio e per la verifica dei loro effetti” e sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) delle azioni di trasformazione del territorio ([2]) da promuovere nella prospettiva dello sviluppo sostenibile


[1] Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 – Norme per il governo del territorio – della Regione Toscana

[2] Introdotta dalla Direttiva Europea 2001/42/CE del 27 giugno 2001, per valutare i probabili effetti di piani e programmi sull’ambiente.